Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato;

    Contro  il Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo; per la
dichiarazione  di illegittimita' costituzionale della legge regionale
23  gennaio  2004,  n. 2,  recante  «Istituzione  corsi di formazione
professionale  per l'esercizio dell'arte ausiliaria della professione
sanitaria    di   massaggiatore-capo   bagnino   degli   stabilimenti
idroterapici» (pubblicata nel B.U.R. Abruzzo 11 febbraio 2004, n. 1 -
straord.), in relazione all'art. 117, comma 3, Cost.
    Giusta  determinazione  2 aprile 2004 del Consiglio dei ministri,
ricorre   il   deducente  per  la  dichiarazione  dell'illegittimita'
costituzionale  della  legge regionale Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 2,
siccome in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.
    1.  -  La  denunciata  legge (art. 1) affida alla Regione Abruzzo
l'istituzione e l'organizzazione di corsi di formazione professionale
all'esercizio    della    professione    sanitaria    ausiliaria   di
massaggiatore-capo  bagnino  degli  stabilimenti idroterapici. E dopo
aver  indicato  (art. 1, secondo comma) l'obbiettivo da perseguire in
particolare,  coi  corsi di formazione in parola, demanda alla Giunta
regionale  l'emanazione di linee guida per la realizzazione dei corsi
chiamandola, altresi', a specificarne «durata», «programmi di studio»
e  «modalita'  di  valutazione  finale»;  alla stessa Giunta, infine,
attribuisce  il  compito  di  stabilire  i  requisiti delle strutture
pubbliche  e private necessari per l'ottenimento della autorizzazione
(da  parte  della  Direzione regionale Sanita) ad effettuare i corsi,
nonche'  di  individuare  i  requisiti  necessari  per l'accesso alla
frequenza dei corsi (art. 2, commi 1 e 2).
    2. - Come attinente alle «professioni» (sanitarie ausiliarie, nel
cui ambito riconduce la figura del massaggiatore-capo bagnino) ovvero
-  ma  piu' latamente - alla «tutela della salute», la legge in esame
riguarda  materia  (o  materie) di legislazione concorrente a termini
dell'art. 117,  terzo  comma,  Cost., con conseguente assoggettamento
della  potesta'  legislativa delle Regioni al limite del rispetto dei
principi  fondamentali  la cui determinazione, nelle singole materie,
e' riservata alla legislazione statale.
    2.1.  -  Con  sentenza  n. 353/2003 la Corte ha sottolineato come
(dopo  l'entrata  in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione) in
materia  di  «professioni»  - di cui al terzo comma dell'art. 117 - i
relativi  principi  fondamentali  siano da individuare (in difetto di
nuovi,  sopravvenuti) in quelli risultanti dalla legislazione statale
in  vigore;  segnatamente  nel complesso di disposizioni sviluppatesi
(fin dal risalente r.d. 27 luglio 1934, n. 1265) attraverso i dd.P.R.
n. 4/1972  e  n. 616/1977  nonche' la legge 23 dicembre 1978, n. 833,
fino  al  piu'  recente  d.lgs.  30 dicembre  1992,  n. 502,  con  le
modificazioni successive.
    Tra queste, particolare menzione va fatta - per quanto qui rileva
-   dell'art. 3   d.lgs   19   giugno   1999,   n. 229  (in  tema  di
razionalizzazione  del  Servizio  sanitario  nazionale)  che, con gli
artt. 3-septies  e 3-octies (inseriti nel d.lgs. n. 502/1992), ha, da
un    lato,   prefigurato   le   c.d.   prestazioni   socio-sanitarie
distinguendole  fra  «sanitarie  a  rilevanza  sociale»,  «sociali  a
rilevanza   sanitaria»   e  «sociosanitarie  a  elevata  integrazione
sanitaria» (tali definite - dal quarto comma dell'art. 3-septies cit.
-  quelle  caratterizzate  da  particolare  rilevanza  terapeutica ed
intensita'  della componente sanitaria); e, dall'altro, ha rimesso ad
apposito  atto  di  indirizzo  e  coordinamento  (ex art. 2, legge 30
novembre   1998,  n. 419)  la  individuazione  delle  prestazioni  da
ricondurre  ai  tre  summenzionati  tipi,  in ultimo (al quinto comma
dell'art. 3-octies, pure citato) demandando a decreto ministeriale di
individuare    le    «figure    professionali    operanti   nell'area
sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi
a  cura  delle  regioni», nonche' di «definire i relativi ordinamenti
didattici».
    2.2.  -  Da  rimarcare, inoltre, che in base all'art. 9, legge 24
ottobre  2000,  n. 323 (sul riordino del settore termale) «il profilo
professionale  di  operatore  termale  che opera esclusivamente negli
stabilimenti termali» e' soggetto alla disciplina del (gia' riferito)
art. 3-octies,  quinto comma, del d.lgs. n. 502/1992 (come sostituito
con  l'art. 3  del  d.lgs.  n. 229/1999):  e' ascritto, cioe', tra le
figure  professionali di operatori in «area sociosanitaria ad elevata
integrazione sanitaria», da individuarsi nelle forme suaccennate, con
gli  effetti  (pure  cennati)  in ordine alla definizione - riservata
allo Stato - dei relativi ordinamenti didattici.
    3.  - Risulta agevole, a tal punto, sottolineare l'illegittimita'
costituzionale  (per  contrasto  con  l'art. 117, terzo comma, Cost.)
degli  artt. 1  e  2  della  denunciata  legge  regionale,  che,  pur
sedicentemente  emanata in attuazione degli artt. 9 legge n. 323/2000
(supra,  sub  2-2) e - peraltro, irrilevantemente - 65 l.r. 10 luglio
2002,  n. 15,  urta manifestamente contro la riserva allo Stato della
«individuazione»    delle    figure    professionali   di   operatori
sociosanitari  ad  elevata  integrazione  sanitaria (quali, ex art. 9
legge  n. 323/2000,  tutti  gli  operatori termali, in genere, attivi
esclusivamente  negli stabilimenti termali, o idroterapici); ed urta,
altrettanto   manifestamente,  (nell'art. 2)  con  la  pure  evidente
riserva  statuale  in  tema  di  «ordinamenti didattici» dei corsi di
formazione  (rimessi)  alle  Regioni  alle quali non spetta (pero) di
disciplinare   «durata»,   «programmi   di   studio»,  «modalita'  di
valutazione  finale»  e  requisiti  di accesso ai relativi corsi che,
singulatim  e  nel complesso, costituiscono elementi essenziali degli
«ordinamenti  didattici»  (da determinarsi, come s'e' visto, con atto
statuale,  secondo  la  gia'  commentata  norma posta dal legislatore
nazionale).
    3.1.   -   Quando   pure   -   del   resto  -  dovesse  ritenersi
l'inapplicabilita'    dell'art. 3-octies,    quinto   comma,   d.lgs.
n. 502/1992  alla  figura  dell'operatore  (di  professione sanitaria
ausiliaria)   qualificato,   dall'art.   1  della  denunciata  legge,
«massaggiatore-capo   bagnino   degli   stabilimenti   idroterapici»,
resterebbe     pur     sempre     incontestabile     la    violazione
dell'art. 3-septies,   terzo  comma,  del  d.lgs.  n. 502/1992  (come
novellato   col   d.lgs.  n. 229/1999)  che  del  pari  riserva  alla
competenza  statuale  la  individuazione  dei  tre  diversi  tipi  di
prestazioni  sociosanitarie  (e, quindi, dei relativi operatori); si'
che   gia'   la   pretesa  estraniazione  dall'evidenziato  principio
fondamentale  della  figura  di «massaggiatore-capo bagnino» (che e',
pur  sempre,  omologato  ad  un «operatore termale» anche ex art. 65,
l.r.  Abruzzo  10  luglio  2002, n. 15) risulterebbe in contrasto col
precitato art. 3-septies del d.lgs. n. 502/1992.
    4.  -  Ne  segue  che,  in difetto della individuazione (da parte
dello  Stato)  delle  figure  professionali  de quibus e dei relativi
ordinamenti   didattici,   devono  riconoscersi  incostituzionali  le
disposizioni della legge regionale censurata.