Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato; Contro il Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo; per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 23 gennaio 2004, n. 2, recante «Istituzione corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici» (pubblicata nel B.U.R. Abruzzo 11 febbraio 2004, n. 1 - straord.), in relazione all'art. 117, comma 3, Cost. Giusta determinazione 2 aprile 2004 del Consiglio dei ministri, ricorre il deducente per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 2, siccome in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. 1. - La denunciata legge (art. 1) affida alla Regione Abruzzo l'istituzione e l'organizzazione di corsi di formazione professionale all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. E dopo aver indicato (art. 1, secondo comma) l'obbiettivo da perseguire in particolare, coi corsi di formazione in parola, demanda alla Giunta regionale l'emanazione di linee guida per la realizzazione dei corsi chiamandola, altresi', a specificarne «durata», «programmi di studio» e «modalita' di valutazione finale»; alla stessa Giunta, infine, attribuisce il compito di stabilire i requisiti delle strutture pubbliche e private necessari per l'ottenimento della autorizzazione (da parte della Direzione regionale Sanita) ad effettuare i corsi, nonche' di individuare i requisiti necessari per l'accesso alla frequenza dei corsi (art. 2, commi 1 e 2). 2. - Come attinente alle «professioni» (sanitarie ausiliarie, nel cui ambito riconduce la figura del massaggiatore-capo bagnino) ovvero - ma piu' latamente - alla «tutela della salute», la legge in esame riguarda materia (o materie) di legislazione concorrente a termini dell'art. 117, terzo comma, Cost., con conseguente assoggettamento della potesta' legislativa delle Regioni al limite del rispetto dei principi fondamentali la cui determinazione, nelle singole materie, e' riservata alla legislazione statale. 2.1. - Con sentenza n. 353/2003 la Corte ha sottolineato come (dopo l'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione) in materia di «professioni» - di cui al terzo comma dell'art. 117 - i relativi principi fondamentali siano da individuare (in difetto di nuovi, sopravvenuti) in quelli risultanti dalla legislazione statale in vigore; segnatamente nel complesso di disposizioni sviluppatesi (fin dal risalente r.d. 27 luglio 1934, n. 1265) attraverso i dd.P.R. n. 4/1972 e n. 616/1977 nonche' la legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino al piu' recente d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con le modificazioni successive. Tra queste, particolare menzione va fatta - per quanto qui rileva - dell'art. 3 d.lgs 19 giugno 1999, n. 229 (in tema di razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale) che, con gli artt. 3-septies e 3-octies (inseriti nel d.lgs. n. 502/1992), ha, da un lato, prefigurato le c.d. prestazioni socio-sanitarie distinguendole fra «sanitarie a rilevanza sociale», «sociali a rilevanza sanitaria» e «sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria» (tali definite - dal quarto comma dell'art. 3-septies cit. - quelle caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica ed intensita' della componente sanitaria); e, dall'altro, ha rimesso ad apposito atto di indirizzo e coordinamento (ex art. 2, legge 30 novembre 1998, n. 419) la individuazione delle prestazioni da ricondurre ai tre summenzionati tipi, in ultimo (al quinto comma dell'art. 3-octies, pure citato) demandando a decreto ministeriale di individuare le «figure professionali operanti nell'area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni», nonche' di «definire i relativi ordinamenti didattici». 2.2. - Da rimarcare, inoltre, che in base all'art. 9, legge 24 ottobre 2000, n. 323 (sul riordino del settore termale) «il profilo professionale di operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali» e' soggetto alla disciplina del (gia' riferito) art. 3-octies, quinto comma, del d.lgs. n. 502/1992 (come sostituito con l'art. 3 del d.lgs. n. 229/1999): e' ascritto, cioe', tra le figure professionali di operatori in «area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria», da individuarsi nelle forme suaccennate, con gli effetti (pure cennati) in ordine alla definizione - riservata allo Stato - dei relativi ordinamenti didattici. 3. - Risulta agevole, a tal punto, sottolineare l'illegittimita' costituzionale (per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.) degli artt. 1 e 2 della denunciata legge regionale, che, pur sedicentemente emanata in attuazione degli artt. 9 legge n. 323/2000 (supra, sub 2-2) e - peraltro, irrilevantemente - 65 l.r. 10 luglio 2002, n. 15, urta manifestamente contro la riserva allo Stato della «individuazione» delle figure professionali di operatori sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria (quali, ex art. 9 legge n. 323/2000, tutti gli operatori termali, in genere, attivi esclusivamente negli stabilimenti termali, o idroterapici); ed urta, altrettanto manifestamente, (nell'art. 2) con la pure evidente riserva statuale in tema di «ordinamenti didattici» dei corsi di formazione (rimessi) alle Regioni alle quali non spetta (pero) di disciplinare «durata», «programmi di studio», «modalita' di valutazione finale» e requisiti di accesso ai relativi corsi che, singulatim e nel complesso, costituiscono elementi essenziali degli «ordinamenti didattici» (da determinarsi, come s'e' visto, con atto statuale, secondo la gia' commentata norma posta dal legislatore nazionale). 3.1. - Quando pure - del resto - dovesse ritenersi l'inapplicabilita' dell'art. 3-octies, quinto comma, d.lgs. n. 502/1992 alla figura dell'operatore (di professione sanitaria ausiliaria) qualificato, dall'art. 1 della denunciata legge, «massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», resterebbe pur sempre incontestabile la violazione dell'art. 3-septies, terzo comma, del d.lgs. n. 502/1992 (come novellato col d.lgs. n. 229/1999) che del pari riserva alla competenza statuale la individuazione dei tre diversi tipi di prestazioni sociosanitarie (e, quindi, dei relativi operatori); si' che gia' la pretesa estraniazione dall'evidenziato principio fondamentale della figura di «massaggiatore-capo bagnino» (che e', pur sempre, omologato ad un «operatore termale» anche ex art. 65, l.r. Abruzzo 10 luglio 2002, n. 15) risulterebbe in contrasto col precitato art. 3-septies del d.lgs. n. 502/1992. 4. - Ne segue che, in difetto della individuazione (da parte dello Stato) delle figure professionali de quibus e dei relativi ordinamenti didattici, devono riconoscersi incostituzionali le disposizioni della legge regionale censurata.